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REGIO DECRETO 13 dicembre 1891, n. CCCCXXIV (424)

Che modifica l'ultimo capoverso dell'articolo 24 dello statuto organico della cassa di risparmio di Isernia. (9100424R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1892
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-1-1892
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le deliberazioni prese dal  consiglio  comunale  di  Isernia
nelle sedute dei giorni 30 maggio, 25 luglio  e  22  agosto  1891  in
ordine alla riforma dell'art. 24 dello statuto organico  della  cassa
di risparmio del luogo; 
 
  Vista la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª); 
 
  Sentito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato,  per
l'agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'ultimo capoverso dell'art.  24  dello  statuto  organico  della
cassa di risparmio di Isernia cosi' concepito: 
 
  «I versamenti  non  potranno  essere  inferiori  ad  una  lira  ne'
superiori a lire 300 per ciascun giorno» e' sostituito  il  seguente:
«I versamenti sopra ogni libretto non potranno  essere  inferiori  ad
una lira ne' superiori a lire 1,000 per ciascun giorno.» 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1891. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 21 dicembre 1891. 
 
    Reg. 182. Atti del Governo a f. 155. Mandillo. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. Ferraris. 
 
                                                         B. Chimirri.