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REGIO DECRETO 27 settembre 1890, n. 7324

Che modifica alcuni articoli del regolamento sul tiro a segno nazionale. (090U7324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-2-1891
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª) sul  Tiro  a  Segno
Nazionale; 
 
  Visto il Nostro decreto 15 aprile 1883, con  cui  fu  approvato  il
regolamento per l'esecuzione della legge sul Tiro a Segno Nazionale; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta dei Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno, della Guerra e della Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Nel regolamento 15 aprile 1883 sul Tiro a Segno sono introdotte  le
modificazioni seguenti: 
 
    Articolo 2. Il Ministero dell'Interno vigila e  provvede  perche'
le Direzioni provinciali e le Societa' di tiro osservino la  legge  e
soddisfino a tutti i loro doveri con facolta' di decretare in caso di
gravi trasgressioni, su proposta delle Direzioni provinciali ed avuto
il parere della Direzione centrale, lo scioglimento degli  uffici  di
Presidenza, oppure la esclusione temporanea o definitiva dei soci. 
 
    Articolo 6, primo alinea: L'ufficiale in  congedo  che  deve  far
parte della Direzione provinciale e' nominato dal Comandante il Corpo
d'Armata, su proposta del Comandante superiore dei distretti,  ed  e'
scelto preferibilmente fra gli ufficiali superiori. 
 
    Articolo 11, alinea 4º:  Le  Direzioni  provinciali  esaminano  i
bilanci delle Societa' e ne riferiscono al Ministero dello Interno. 
 
  Esaminano ed  approvano  i  consuntivi  comunicandone  i  risultati
finali allo stesso Ministero. 
 
    Articolo 11, dopo il 7° alinea: Vigilano  al  mantenimento  della
disciplina e prendono a carico dei soci e degli uffici di  Presidenza
quelle misure di rigore che  crederanno  opportune,  proponendo,  ove
occorra, al Ministero dell'Interno, la  esclusione  dei  soci,  o  lo
scioglimento degli uffici di Presidenza. 
 
    Articolo 14, in luogo dell'ultimo alinea: Aperta la votazione per
la nomina  della  Presidenza  locale  si  procede  all'appello,  alla
consegna  delle  schede,  alla  loro  numerazione,  allo  spoglio   e
scrutinio, nonche' alla pubblicazione del  risultato,  osservando  il
disposto degli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 77 del  testo  unico
della legge comunale e provinciale. 
 
    Articolo  16,  da  aggiungersi  il  seguente  alinea:  I   membri
dell'ufficio di Presidenza durano in carica due anni e possono essere
rieletti o riconfermati. 
 
    Articolo 17, in luogo del  3°  alinea:  Comunica  alle  Direzioni
provinciali le deliberazioni prese circa le trasgressioni alle  leggi
ed ai regolamenti commesse  dai  soci,  nonche'  tutte  quelle  altre
deliberazioni  che  dalle  Direzioni  stesse  sieno   richieste   per
prenderne cognizione. 
 
    Articolo  23:  La  scelta  delle  localita'  per  l'impianto  dei
poligoni  e  la  compilazione  dei  relativi  progetti,  potranno  su
proposta delle Direzioni provinciali  di  tiro,  essere  fatte  dalle
Direzioni territoriali del Genio. 
 
  I progetti saranno poi approvati per la parte tecnica dal Ministero
della Guerra e per la parte finanziaria dal Ministero dell'Interno. 
 
  Dai detti due Ministeri  verranno  emanate  norme  dettagliate  per
regolare la scelta delle localita', la compilazione  e  la  revisione
dei progetti, la esecuzione ed il collaudo dei lavori. 
 
    Articolo 34: Il bilancio preventivo  delle  Societa'  e'  formato
dalla Presidenza e presentato alla  Direzione  provinciale  non  piu'
tardi del 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce
il bilancio. 
 
  La Direzione provinciale, dopo esaminati i  bilanci,  li  trasmette
colle sue proposte al Ministero dell'Interno per l'approvazione. 
 
    Articolo 36: Le quote di sussidio, e quelle di concorso,  per  le
spese  di  impianto  (acquisto  di  mobili,  armi,  bandiera,   ecc.)
approvate  dal  Ministero  a  carico  dello  Stato,  saranno   pagate
all'appoggio dei bilanci con  mandati  intestati  al  Cassiere  della
Societa'. 
 
  Le quote governative per la costruzione dei campi di  tiro  saranno
pagate all'appoggio dei  documenti  giustificativi  prescritti  dalla
legge e dal regolamento sulla contabilita' dello Stato. 
 
    Articolo 37: Entro il mese di marzo di ciascun anno le Presidenze
locali presentano i consuntivi dell'esercizio scaduto alle  Direzioni
provinciali, le quali, previa relazione  dell'ufficio  di  Ragioneria
delle  Prefetture,  si  accertano  della  regolarita'  dei  documenti
prodotti a giustificazione delle spese,  tenendo  conto  delle  somme
dalle Societa' ricevute cosi' a titolo di sussidio, che a  quello  di
concorso. 
 
    Articolo 41: Il numero delle  esercitazioni  di  tiro  presso  le
Societa' non sara'  minore  di  25  all'anno,  ed  in  via  ordinaria
dovranno farsi in giorni festivi. 
 
  Qualora pero' le societa' dimostrino la  impossibilita'  in  cui  i
tiratori si trovano di  frequentare  il  tiro  in  detti  giorni,  le
Direzioni  provinciali,  d'accordo  coi   Comandanti   del   presidio
militare, potranno  autorizzare  le  esercitazioni  anche  in  giorni
feriali da determinarsi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Monza, addi' 27 settembre 1890. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                    Crispi. 
                                                    Bertole-Viale. 
                                                    Boselli. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.