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REGIO DECRETO 28 dicembre 1890, n. 7357

Che modifica l'art. 19 del Regolamento per gli istituti superiori femminili di Magistero in Roma (090U7357)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-1-1891
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 29 agosto 1890, n. 7161, (Serie  3ª),  col
quale e' approvato il regolamento organico per gli Istituti superiori
femminili di Magistero in Roma e Firenze; 
 
  Considerando la convenienza di interpretare in  modo  uniforme  pei
due Istituti l'art. 9 del Regolamento predetto, in quanto concerne la
votazione sulle scienze fisico-naturali nell'esame di ammissione; 
 
  Sentito il Consiglio Superiore d'Istruzione Pubblica; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 19 del Regolamento per gli Istituti Superiori  femminili  di
Magistero, approvato col R. decreto  29  agosto  1890,  n.  7161,  e'
modificato nel modo seguente: 
 
  «L'aspirante ai corsi degli Istituti oltre alla  presentazione  dei
documenti, di cui all'articolo precedente, deve sostenere un esame di
ammissione sulla  lingua  e  letteratura  italiana,  sulla  storia  e
geografia, sulla pedagogia e morale, sulla matematica e sulle scienze
fisico-naturali nei limiti del programma di studio, per il  3°  corso
delle scuole normali. 
 
  Il voto sulla prova delle scienze fisico-naturali sara' unico. 
 
  Le prove di lingua e letteratura italiana saranno scritte e  orali,
quelle delle altre discipline, solamente orali. 
 
  Il tempo fissato per la prova scritta non sara' piu' di sei ore,  e
di quindici minuti per ciascuna prova orale. 
 
  L'esame di ammissione serve anche di concorso ai  posti  di  studio
vacanti. Nella graduatoria delle concorrenti ai posti di studio  deve
tenersi calcolo solamente dei voti ottenuti nelle  lettere  italiane,
nella storia e geografia, e nella pedagogia  e  morale,  fermo  pero'
l'obbligo di ottenere l'idoneita' anche  nella  matematica,  e  nelle
scienze fisico-naturali». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1890. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                          P. Boselli. 
 
  Visto: Il Guardasigilli: Zanardelli.