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REGIO DECRETO 18 dicembre 1890, n. 7355

Che stabilisce che i componenti del Consiglio per la istruzione agraria non possono essere nuovamente nominati se non dopo un anno dal giorno della loro cessazione. (090U7353)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-1-1891
al: 15-12-2010
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Visti i Nostri decreti 24 luglio 1885, n. 3287 e 28 aprile 1887, n.
4495, che istituiscono il Consiglio per la istruzione  agraria  e  ne
determinano le attribuzioni; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  I componenti del Consiglio  per  la  istruzione  agraria,  i  quali
scadono dal loro ufficio, non possono essere nuovamente  nominati  se
non dopo un anno dal giorno della loro cessazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1890. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                              Miceli. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.