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REGIO DECRETO 23 agosto 1890, n. 7088

Che stabilisce i pesi e le misure legali nel Regno d'Italia. (090U7088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2000)
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Testo in vigore dal: 19-1-1929
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della facolta' concessa al Nostro  Governo  dall'art.  16
della legge 20 luglio 1890, n. 6991, (serie 3ª) di coordinare,  udito
il Consiglio di Stato, in unico testo le disposizioni contenute nella
legge stessa, ed in quelle del 28 luglio 1861, n.  132  e  23  giugno
1874, n. 2000, (serie 2ª) relative ai pesi ed alle misure; 
 
  Viste le indicate leggi; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla   proposta   dei   Nostri   Ministri    delle    Finanze    e
dell'Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure rimane  approvato
il seguente: 
 
                               Art. 1. 
 
  I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli
del sistema metrico decimale, le cui unita' sono le seguenti: 
 
        Per le misure lineari: 
 
  Il metro internazionale; 
 
        Per le misure di superficie: 
 
  Il metro quadrato; 
 
        Per le misure di solidita': 
 
  Il metro cubo; 
 
        Per i pesi: 
 
  Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale;((12)) 
 
        Per le misure di capacita': 
 
  Il litro, volume di mille grammi di acqua pura a quattro gradi  del
termometro centesimale. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 13 dicembre 1928, n. 2886 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "All'unita' di peso stabilita all'art. 1 del  testo  unico  delle
leggi sui pesi e sulle misure approvato  con  R.  decreto  23  agosto
1890,   n.   7088,   serie   3ª,   e'   sostituito   il   chilogramma
internazionale".