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REGIO DECRETO 2 dicembre 1888, n. MMMCLXXIX (3179)

Che autorizza la cassa agricola industriale di Pisa ad emettere cartelle agrarie. (8803179R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1889
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 23-1-1889
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la deliberazione  presa  dal  consiglio  di  amministrazione
della cassa agricola industriale di Pisa nell'adunanza del 13  giugno
1888, con la quale si' stabilisce di chiedere al Governo la  facolta'
di emettere cartelle agrarie in rappresentanza  delle  operazioni  di
credito agrario contemplate nei titoli I e II della legge 23  gennaio
1887, n. 4276 (serie 3ª), e si assegna per  le  dette  operazioni  un
capitale di lire duecentomila; 
 
  Veduta la deliberazione  presa  dall'assemblea  generale  dei  soci
della cassa agricola industriale di Pisa nell'adunanza del giorno  15
agosto 1888, con la quale si ratifica la deliberazione del  consiglio
di amministrazione della cassa medesima; 
 
  Veduti gli articoli 30 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276  (serie
3ª); 2 della legge modificativa 26 luglio 1888, n. 5588 (serie 3ª); e
16 a 18 del regolamento generale per la  esecuzione  della  legge  23
gennaio 1837, approvato con Regio decreto 8  gennaio  1888,  n.  5166
(serie 3ª); 
 
  Sentita la commissione consultiva per il credito agrario, istituita
con regio decreto 5 settembre 1888, n. 5687 (serie 3ª); 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La cassa agricola industriale di Pisa e'  autorizzata  ad  emettere
cartelle  agrarie  in  rappresentanza  delle  operazioni   fatte   in
conformita' e per gli scopi indicati nei titoli I e II della legge 23
gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e dell'articolo 6  del  regolamento
generale per la esecuzione della legge predetta, approvato con  regio
decreto 8 gennaio 1888, numero 5166 (serie 3ª).