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LEGGE 30 dicembre 1888, n. 5874

Che autorizza il Governo a procurarsi le somme da destinarsi alle Casse patrimoniali per la esecuzione dei lavori e delle provviste indicate nell'annessa tabella. (088U5874)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-1-1889
al: 15-12-2009
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' al Governo del Re di anticipare alle  Casse  degli
aumenti patrimoniali, create dalla legge del 27 aprile 1885, N.  3048
(Serie 3ª), la somma di L. 1,000,000 nell'esercizio 1888-89 e  quella
di L.  2,200,000  nell'esercizio  1889-90,  mediante  prelievo  dalla
partecipazione  assegnata  allo  Stato  sui   prodotti   delle   reti
Mediterranea, Adriatica e Sicula. 
 
  La stessa anticipazione, nella misura  massima  di  lire  2,200,000
potra' essere fatta in ciascuno degli  esercizi  successivi,  fino  a
quando le Casse si trovino in grado di  provvedere  in  tutto  od  in
parte, con mezzi propri, al servizio del debito di cui in appresso.