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REGIO DECRETO 18 dicembre 1887, n. MMDCCLXXXI (2781)

Che erige in corpo morale il pio istituto pei figli della provvidenza in Milano e ne approva lo statuto. (8702781R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1888
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-1-1888
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista l'istanza 28 luglio 1886, colla quale il vice presidente  del
comitato direttivo del «pio istituto pei  figli  della  provvidenza»,
fondato per iniziativa del comitato stesso nella  citta'  di  Milano,
chiede il giuridico riconoscimento di esso istituto in corpo morale e
l'autorizzazione ad acquistare un'area di terreno di  metri  quadrati
9900,27  per  la  costruzione  dell'edificio  ad  uso   della   nuova
fondazione, sulla base del  convenuto  prezzo  di  lire  6  al  metro
quadrato. 
 
  Visti gli atti relativi all'acquisto suddetto, nonche'  il  disegno
di statuto organico  per  la  gestione  del  pio  istituto  approvato
dall'assemblea dei benefattori in seduta 17 giugno 1886; 
 
  Visti il testamento 13 novembre 1885, rogito Colombo, con cui la fu
signora Guglielmina Ambrosoni lego' al pio istituto  l'annua  rendita
di lire 200, e l'atto 10 maggio  1886,  con  cui  la  signora  Amalia
Decio, in esecuzione delle volonta' espresse dal defunto  suo  marito
cav. Carlo Gnecchi nel testamento olografo 9  febbraio  1886,  rogito
Marocco, dispose della somma capitale di lire 100,000  (centomila)  a
favore dell'istituto medesimo; 
 
  Vista  la  deliberazione  27   agosto   1886,   della   deputazione
provinciale di Milano; 
 
  Visti gli articoli 15, n. 3, e 25 della legge  3  agosto  1862,  n.
753, sulle opere pie ed unico della legge 5  giugno  1850,  n.  1037,
sulla capacita' di acquistare dei corpi morali; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il pio istituto pei figli  della  provvidenza  fondato  come  sopra
nella  citta'   di   Milano,   e'   eretto   in   corpo   morale,   e
l'amministrazione di esso  e'  autorizzata  ad  accettare  i  lasciti
suddetti ed a procedere all'acquisto dell'area di cui sopra.