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REGIO DECRETO 15 dicembre 1887, n. 5133

Concernente le rafferme ai militari del Corpo Reali Equipaggi. (087U5133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-1-1888
al: 5-5-1888
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' delle Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 20 luglio 1879, n. 5020, sulle  competenze  del
Corpo Reale Equipaggi; 
 
  Visto il R. decreto 9 marzo 1882,  n.  668,  relativo  ai  militari
della categoria fuochisti; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di marina; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti  alle  categorie
cannonieri, torpedinieri e fuochisti, che, dopo aver compiuto  il  1°
periodo della ferma temporanea, contraggono la rafferma di due  o  di
quattro anni, e' accordato aumento di paga di lire 240 annue. 
 
  A quelli che  contraggono  arruolamento  volontario  con  la  ferma
permanente, e' accordato tale aumento dopo i primi  quattro  anni  di
servizio.