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REGIO DECRETO 15 dicembre 1887, n. 5122

Che costituisce il comune di Monti in sezione elettorale autonoma. (087U5122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-1-1888
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Veduta la domanda del comune di Monti per la sua separazione  dalla
sezione elettorale di Oschiri e per la  sua  costituzione  a  sezione
elettorale autonoma; 
 
  Veduta la tabella generale delle sezioni  dei  collegi  elettorali,
approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª); 
 
  Visto l'articolo 47 della  legge  elettorale  politica  22  gennaio
1882; 
 
  Ritenuto che il comune di Monti ha 112 elettori politici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il comune di Monti e' separato dalla sezione elettorale di  Oschiri
ed e' costituito in sezione elettorale autonoma  dell'unico  collegio
di Sassari. 
 
  Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo  dello
Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno, mandando a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1887. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                              Crispi. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.