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REGIO DECRETO 25 dicembre 1887, n. 5124

Per l'applicazione dell'art. 17 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (Serie 3ª). (087U5124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1888
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 10 e 14 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª)  e  n.  4703
(Serie 3ª); 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze; 
 
  Udito il Consiglio Superiore dell'Industria e del Commercio  ed  il
Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 7 della legge  10  luglio  1887,  n.  4665  (Serie  3ª),
concernente lo sgravio sulla tassa  dello  spirito,  a  favore  delle
industrie le quali lo adoperano  come  materia  prima,  e'  applicato
all'industrie  dell'aceto,  dell'etere  solforico,  del  cloroformio,
dell'iodioformio,  delle  vernici,  del  fulminato  di   mercurio   e
dell'enocianina. 
 
  Lo sgravio avra' luogo  giusta  la  disposizione  dell'articolo  17
della legge 14 luglio  1887,  n.  4703  (Serie  3ª),  cioe'  mediante
abbuono sulla tassa dovuta per lo spirito  prodotto  nelle  fabbriche
nazionali di 1ª categoria o sulla sovratassa cui e' soggetto l'alcool
introdotto dall'estero. 
 
  Ai fabbricanti di etere solforico e di enocianina, e'  pero'  fatta
facolta' di optare per la restituzione diretta della tassa, nel  qual
caso  potra'  essere  richiesta  la  prova  della  provenienza  dello
spirito;  e  qualora  sia  destinato  alla  fabbricazione  dell'etere
solforico, dovra' essere sofisticato mediante l'aggiunta del  10  per
cento di acido solforico concentrato a 66° Beaume'.