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LEGGE 22 dicembre 1887, n. 5117

Che autorizza il Governo del Re ad applicare sino dal 1° luglio 1888 le convenzioni di commercio e di navigazione che si potranno conchiudere coi Governi di Francia, di Spagna e di Svizzera. (087U5117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-1-1888
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
  Articolo unico. Il Governo del Re e' autorizzato, sulla base  della
tariffa generale doganale, approvata con legge del 14 luglio 1887, n.
4703, ad applicare sino al 1° luglio 1888 le convenzioni di commercio
e di navigazione che si potranno conchiudere coi Governi di  Francia,
di Spagna e di Svizzera. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 22 dicembre 1887. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                         Crispi.      
                                                         B. Grimaldi. 
                                                         A. Magliani. 
                                                         B. Brin.     
 
  Visto: Il Guardasigilli: Zanardelli.