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REGIO DECRETO 2 dicembre 1886, n. MMCCCLXIII (2363)

Con cui è fatta facoltà al comune di Forio d'Ischia di mantenere nell'anno 1887 la tassa di famiglia col massimo di lire duecentocinquanta. (8602363R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1887
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Testo in vigore dal: 15-1-1887
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Nostri decreti 22 marzo 1885 e 24  giugno  1886  coi  quali
venne conceduto al municipio di Forio d'Ischia di applicare la  tassa
di famiglia col massimo di L. 250; 
 
  Vista  la  deliberazione  8  settembre  scorso  di  quel  consiglio
comunale,  approvata  il  7  successivo  ottobre  dalla   deputazione
provinciale di Napoli, con la  quale  deliberazione  si  stabili'  di
mantenere il detto massimo anche per il venturo anno 1887; 
 
  Udito il parere favorevole del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' data facolta' al comune  di  Forio  d'Ischia  di  mantenere  nel
venturo anno 1887 la tassa di famiglia col massimo di L. 250. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 dicembre 1886. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 11 dicembre 1886. 
 
    Reg. 153. Atti del Governo a f. 87. Ayres. 
 
   Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli D. TAJANI. 
 
                                                         A. MAGLIANI.