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REGIO DECRETO 9 dicembre 1886, n. MMCCCLXXI (2371)

Con cui vengono approvate alcune modificazioni al regolamento del banco di Napoli. (8602371R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1887
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Testo in vigore dal: 14-1-1887
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la deliberazione con la quale il consiglio generale del banco
di  Napoli  nella  tornata  30  aprile  1886,  ha   arrecate   alcune
modificazioni agli articoli 149, 150, 361 e 363 del  regolamento  del
banco approvato con regio decreto del 30 marzo 1871; 
 
  Vista la domanda della direzione generale del banco di  Napoli  per
l'approvazione governativa delle dette modificazioni; 
 
  Sentito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta  del  Nostro  ministro  d'agricoltura,  industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento  del  banco
di Napoli. 
 
  Alle disposizioni  degli  articoli  149  e  150  e'  sostituita  la
disposizione seguente: 
 
    a) L'agente del collocamento pel visto che appone sulle cambiali,
resta di pieno diritto garante e materialmente  responsabile  per  la
verita' delle firme e per la  capacita'  giuridica  del  presentatore
della cambiale  od  affidato,  ovvero  di  chi  altro  potra'  essere
indicato dalla commissione di sconto. Del pari resta  responsabile  e
garante di tutte le irregolarita' delle cambiali ammesse allo sconto,
nonche' dell'indicazione della residenza o domicilio del presentatore
od affidato. 
 
    b) E' aggiunto il seguente comma all'art. 361. 
 
  «Il maximum delle pensioni  e'  fissato  a  lire  ottomila.  Questa
disposizione non e' applicabile a quei funzionari che al 31  dicembre
1885 avevano compiuti gli anni 20 di servizio. Costoro pero' al  pari
di tutti gli altri impiegati dal 1° gennaio 1886 rilasceranno il  due
e mezzo per cento sopra i loro stipendi.» 
 
    c) E' soppresso il primo comma dell'articolo 363, il periodo  nel
quale gli alti funzionari indicati nel soppresso comma dell'art.  363
rilasciarono a tutto il 31 dicembre 1885 il 5 per cento sopra i  loro
stipendi  sara'  computato  come  doppio  nelle  liquidazioni   delle
pensioni quando essi siano collocati a riposo  dopo  avere  raggiunto
l'eta' di 65 anni. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1886. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 20 dicembre 1886. 
 
    Reg. 153. Atti del Governo a f. 126. Ayres. 
 
   Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. D. TAJANI. 
 
                                                            GRIMALDI.