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REGIO DECRETO 20 dicembre 1885, n. 3605

Col quale è concesso il titolo di capi-minatori e periti-minerarii agli allievi licenziati dalla Scuola delle miniere di Caltanissetta, dalla Scuola dei capi-minatori e capi-officina di Iglesias, dalla Scuola industriale di Carrara e dalla Scuola mineraria di Agordo. (085U3605)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-2-1886
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i RR. decreti 30 ottobre 1869, n. 940;  15  agosto  1871,  n.
471, e 10 settembre 1871. 
 
  Veduti  i  programmi  d'insegnamento  della  Scuola  Mineraria   di
Caltanissetta,  della  Scuola  dei  capi  Minatori  e  capi  officina
d'Iglesias, della  Scuola  industriale  di  Carrara  e  della  Scuola
Mineraria di Agordo; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli allievi licenziati dalla Scuola delle Miniere di Caltanissetta,
dalla Scuola dei capi minatori  e  Capi  officina  d'Iglesias,  dalla
Scuola industriale di Carrara e  dalla  Scuola  mineraria  di  Agordo
ricevono  il  titolo  di  Capi-Minatori  e  Periti-Minerarii  e  sono
abilitati ad esercitare le funzioni di periti in affari minerarii. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1885. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            GRIMALDI. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.