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REGIO DECRETO 6 dicembre 1885, n. 3585

Col quale si costituisce in sezione elettorale autonoma il comune di Santa Sofia d'Epiro. (085U3585)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1886
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Veduta la domanda del comune di Santa  Sofia  d'Epiro  per  la  sua
separazione dalla sezione elettorale di San Demetrio Corone e per  la
sua costituzione a sezione elettorale autonoma; 
 
  Veduta la tabella generale delle sezioni  dei  Collegi  elettorali,
approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª); 
 
  Visti gli articoli 47 e  48  della  legge  elettorale  politica  22
gennaio 1882; 
 
  Ritenuto che il comune  di  Santa  Sofia  d'Epiro  ha  59  elettori
politici, che dista 8 chilometri da San Demetrio  Corone,  e  che  le
pessime condizioni della viabilita' rendono agli  elettori  di  Santa
Sofia  d'Epiro  difficile  l'esercizio  elettorale  in  San  Demetrio
Corone; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il  comune  di  Santa  Sofia  d'Epiro  e'  separato  dalla  sezione
elettorale di  San  Demetrio  Corone  ed  e'  costituito  in  sezione
elettorale autonoma del 2° Collegio di Cosenza. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1885. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Depretis. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Tajani.