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REGIO DECRETO 31 dicembre 1882, n. DCCCXXV (825)

Che modifica lo statuto della Società generale per le ferrovie complementari. (8200825R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1883
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vigente al 06/05/2024
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Testo in vigore dal: 22-2-1883
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la deliberazione per modificazioni allo statuto  adottata  in
assemblea generale del 27 aprile 1882 dagli azionisti della  societa'
per la costruzione e l'esercizio di ferrovie, tramways ed  operazioni
finanziarie relative, sedente in Roma col nome di  Societa'  generale
per le ferrovie complementari; 
 
  Visto il regio decreto 20 giugno 1881, n. CCVIII,  che  approva  la
costituzione e lo statuto della predetta societa'; 
 
  Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio; 
 
  Visti i reali decreti del  30  dicembre  1865,  n.  2727  e  del  5
settembre 1869, n. 5256; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Ai termini della citata deliberazione sono  approvate  le  seguenti
modificazioni allo statuto della Societa' generale  per  le  ferrovie
complementari: 
 
    a) Nell'art. 18 alle parole «di uno»  sono  sostituite  le  altre
«della maggioranza». 
 
    b) E' soppresso l'articolo 21. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1882. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 15 gennaio 1883 
 
    Reg. 126 Atti del Governo a f. 22. Ayres. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. 
 
                                                               Berti.