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REGIO DECRETO 30 dicembre 1881, n. 581 sexies (581)

Che apporta alcune modificazioni nell'ordinamento del personale degli ufficiali di pubblica sicurezza. (081U8506)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-2-1882
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 25 dicembre 1881, n. 544 (Serie 3ª), che riordina il
corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo  nelle  provincie
siciliane; 
 
  Ritenuto che fra gli ufficiali appartenenti al  detto  corpo  nella
qualita' di comandanti e  di  luogotenenti,  ve  ne  sono  che  hanno
prestato  utili  ed  importanti  servizi,  per  cui  torna  opportuno
chiamarli   a   far   parte    del    personale    degli    ufficiali
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, tenuto conto non solo del
loro stipendio, ma eziandio delle attitudini e capacita' da  ciascuno
di essi mostrate; 
 
  Visto il Reale decreto 12 maggio 1881, n. 226 (Serie 3ª); 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli attuali comandanti e luogotenenti del corpo  delle  guardie  di
pubblica sicurezza  a  cavallo  nelle  provincie  siciliane  potranno
essere  ammessi  nel  personale  dell'Amministrazione   di   pubblica
sicurezza, nella qualita' di ispettori di 3ª  classe  o  di  delegati
nelle varie classi, purche' dal Consiglio  di  amministrazione  e  di
disciplina di cui all'articolo 41 del R. decreto 12 maggio  1881,  n.
226  (Serie  3ª),  siano  riconosciuti  in  possesso  dei   necessari
requisiti di capacita', di istruzione, di condotta e di attitudine al
posto al quale dovrebbero essere chiamati.