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REGIO DECRETO 30 dicembre 1881, n. 580

Che autorizza la conversione in rendita consolidata di 18 titoli di debiti ex pontifici. (081U0580)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 2-2-1882
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834 (Serie 2ª), sulle  conversioni
in rendita consolidata 5% dei debiti redimibili dello Stato; 
 
  Ritenuto che nel periodo decorso  dal  1°  aprile  a  tutto  il  25
dicembre  1881  furono  presentati  all'Amministrazione  del   Debito
Pubblico  per  la  conversione  numero  diciotto  titoli  di   debiti
redimibili per una complessiva rendita di lire 350, dei quali  dodici
del Prestito ex-pontificio 1866 (Blount), con decorrenza di godimento
dal 1° aprile 1881,  e  gli  altri  sei  del  Prestito  ex-pontificio
1860-1864, con decorrenza dal  1°  ottobre  stesso  anno,  e  che  in
corrispettivo dei medesimi fu assegnata un'eguale rendita consolidata
5% di lire 350, con decorrenza dal 1° luglio 1881 per i dodici titoli
di cui sopra, e dal 1° gennaio 1882 per gli  altri  sei,  oltre  alla
corresponsione alle parti dei convenuti prorata  di  interessi  sulla
differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e
la rendita consolidata 5%  attribuita  in  cambio,  i  quali  prorata
ammontano alla complessiva somma lorda di lire 87 50; 
 
  Visto l'unito prospetto di liquidazione,  firmato  d'ordine  Nostro
dal Ministro del Tesoro; 
 
  Ritenuto che occorre provvedere alle corrispondenti variazioni  nel
bilancio definitivo della  spesa  del  Tesoro  per  l'anno  1881,  in
aumento al capitolo 100 ed in diminuzione al capitolo 7; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, incaricato interinalmente delle  funzioni  di  Ministro  del
Tesoro, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Direzione Generale del Debito Pubblico e' autorizzata a ritirare
ed annullare, tenendone vivi i numeri d'iscrizione, i seguenti titoli
di  debiti  redimibili  ex-pontifici,   stati   presentati   per   la
conversione in rendita consolidata 5%, cioe': 
 
  N. 12 obbligazioni del Prestito Blount 5%, con 
    decorrenza dal primo aprile 1881, per la 
    complessiva annua rendita di . . . . . . . . . .  L. 300 » 
  »  6 obbligazioni del Prestito Pontificio 
    1860-1864 5%, con decorrenza dal 1° ottobre 
    1881, per la complessiva annua rendita di  . . .  »   50 » 
  ------                                              -------- 
  N.  18                                              L. 350 »