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REGIO DECRETO 16 dicembre 1880, n. MMDCCXCI (2791)

Che approva la società anonima per la illuminazione a gaz della città di Gallarate. (8002791R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1881
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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 7-4-1881
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli atti costitutivi e lo statuto della societa' anonima  per
azioni al portatore sedente in Gallarate, provincia  di  Milano,  col
nome di Societa' anonima per l'illuminazione a gaz  della  citta'  di
Gallarate, e col capitale nominale di lire 110,000 diviso in  n.  440
azioni da lire 250 ciascuna; 
 
  Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio; 
 
  Visti i reali decreti del  30  dicembre  1865,  n.  2727  e  del  5
settembre 1869, n. 5256; 
 
  Udito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la societa' anonima denominata Societa' anonima  per
l'illuminazione a gaz della citta' di Gallarate, sedente in Gallarate
ed ivi costituitasi con scrittura privata del 20 giugno 1880, inserta
all'atto pubblico del 18 luglio 1880 rogato in Gallarate  dal  notaro
Lucilio Pozzoli, ed e' approvato lo statuto di detta societa' qual'e'
allegato  al  predetto  atto  pubblico  del  18  luglio  1880   colle
modificazioni inserte all'altro istromento pubblico di deposito del 5
novembre 1880 rogato in Gallarate dal predetto notaro Pozzoli e salva
la contromodificazione seguente: 
 
  All'ultimo alinea dell'art. 23 e' sostituito il seguente: 
 
  Le deliberazioni che riguardano aumento del capitale,  o  qualunque
altra modificazione allo statuto sociale, dovranno essere  prese  con
due terzi dei voti dei presenti in  assemblea  generale  in  cui  gli
intervenuti rappresentino per lo meno la meta' del capitale  sociale,
tanto  in  prima  che   in   seconda   convocazione,   salva   sempre
l'approvazione governativa. In terza convocazione l'assemblea  potra'
deliberare con  qualunque  numero  di  azionisti  intervenuti,  salvo
sempre il suffragio dei due terzi dei voti.