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REGIO DECRETO 25 novembre 1880, n. MMDCCLXV (2765)

Che approva le modificazioni allo statuto della Banca mutua di Belluno. (8002765R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1881
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-1-1881
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le deliberazioni per  modificazioni  allo  statuto,  adottate
nell'assemblea generale del 22 febbraio 1880, dagli  azionisti  della
societa' per le operazioni di credito cooperativo,  di  risparmio  ed
altre, stabilita a Belluno, col nome di Banca mutua di  Belluno,  col
capitale nominale di lire 100,000 diviso in 2000 azioni  da  lire  50
ciascuna e colla durata di 50 anni decorrendi dal 23 gennaio 1878; 
 
  Visto il regio decreto 23 gennaio  1878,  numero  MDCCLXXXIII,  che
approva la costituzione e lo statuto della banca; 
 
  Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio; 
 
  Visti i reali decreti del 30  dicembre  1865,  n.  2727,  e  del  5
settembre 1869, n. 5256; 
 
  Udito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Ai termini delle deliberazioni anzidette, nello statuto della Banca
mutua di Belluno sono introdotte le modificazioni seguenti: 
 
    a) Nell'articolo 12 in fine del primo capoverso sono aggiunte  le
parole seguenti: «Le azioni devono rimanere vincolate a favore  della
Banca in garanzia di quelle operazioni di credito, malleverie,  ecc.,
che l'azionista puo' contrarre colla Banca medesima,  e  percio'  non
possono essere sottoposte a pegno od a qualsiasi altro  obbligo,  ne'
cedute  ad   altri   senza   il   previo   consenso   del   consiglio
d'amministrazione». 
 
    b) All'articolo 34 e' sostituito il seguente: «In caso  di  morte
di un azionista,  l'azione  o  le  azioni  a  lui  intestate  saranno
volturate a favore dell'erede o di uno degli eredi secondo  le  norme
dell'articolo 12». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma il 25 novembre 1880. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 6 dicembre 1880 
 
    Reg. 111 Atti del Governo a f. 58. Ayres. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Villa. 
 
                                                              Miceli.