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REGIO DECRETO 30 novembre 1879, n. 5186

Portante iscrizione di rendita a favore di enti morali ecclesiastici. (079U5186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1880
L'Elenco annesso al provvedimento è stato pubblicato nel SO relativo alla GU n. 12 del 16-01-1880.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 31-1-1880
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il  relativo  regolamento
21 luglio stesso anno, n. 3070; 
 
  Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo  regolamento
22 agosto stesso anno, n. 3852; 
 
  Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P; 
 
  Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490; 
 
  Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto  1870,  n.  5784,  ed  1
dell'allegato N di detta legge; 
 
  Visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed il relativo  regolamento
11 luglio stesso anno, n. 1461; 
 
  Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519; 
 
  Visti gli atti verbali  di  presa  di  possesso,  operata  per  gli
effetti  della  conversione  dei  beni  immobili  degli  Enti  morali
ecclesiastici, indicati nell'elenco annesso al presente decreto; 
 
  Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la  conversione  dei
beni immobili appresi dal  Demanio  agli  Enti  morali  ecclesiastici
suddetti; 
 
  Sulla proposta dei Ministri del Tesoro e di Grazia  e  Giustizia  e
dei Culti; 
 
  Sentita la Commissione centrale di sindacato, instituita  dall'art.
8 della legge suddetta 15 agosto 1867, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le rendite dovute per la conversione dei belli immobili degli  Enti
morali ecclesiastici,  indicati  nell'elenco  (*)  controfirmato  dai
Nostri Ministri del Tesoro e di Grazia e Giustizia e  dei  Culti,  ed
annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nella
colonna 8 dell'elenco stesso.