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REGIO DECRETO 8 novembre 1878, n. MMXXXVI (2036)

Che approva la riforma del regolamento della Cassa agricola Piombinese. (7802036R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1879
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 22-1-1879
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3910, ai termini della  quale  fu
istituita la Cassa agricola Piombinese, e fu stabilito che  il  fondo
della  detta  cassa  dovesse  comporsi  del  capitale  in  numerario,
ottenuto col terzo  del  prezzo  delle  affrancazioni  delle  abolite
servitu' civiche di pascolo e legnatico, gia' gravanti il  territorio
dell'ex principato di Piombino; 
 
  Visto il regio decreto 1° dicembre 1867,  n.  4084,  col  quale  fu
approvato il regolamento per l'esecuzione della detta legge 15 agosto
1867; 
 
  Udito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  presidente  del   consiglio   dei   ministri,
incaricato della reggenza del Ministero  d'agricoltura,  industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al citato regolamento, approvato  con  regio  decreto  1°  dicembre
1867, n. 4084, sono arrecate le modificazioni seguenti: 
 
    a) All'articolo 27 e' sostituito il seguente: 
 
  «La Cassa agricola Piombinese,  istituita  colla  legge  15  agosto
1867,  e'  vigilata  dal  Ministero  di  agricoltura,   industria   e
commercio, per mezzo della giunta degli arbitri». 
 
    b) All'articolo 30 e' sostituito il seguente: 
 
  «L'amministrazione della Cassa  agricola  sara'  affidata  a  sette
consiglieri, quattro dei quali  saranno  eletti  dal  prefetto  della
provincia  di  Grosseto,  sentito   il   parere   della   deputazione
provinciale,  uno  dal  consiglio  comunale  di  Piombino,  uno   dal
consiglio comunale di Suvereto  ed  uno  dal  consiglio  comunale  di
Castiglione della Pescaia pei comunelli di Buriano e di Colonna. 
 
  Il consiglio si rinnova, rispetto a tre consiglieri, due di  nomina
prefettizia ed uno di nomina comunale, nel  primo  anno;  e  rispetto
agli altri quattro consiglieri, nel secondo anno, e cosi' di  seguito
si rinnovera' per tre o per quattro consiglieri  alternativamente  in
ciascuno degli anni successivi. Nei primi due anni la rinnovazione ha
luogo per sorteggio, negli anni successivi per anzianita'. 
 
  I consiglieri scaduti possono essere rieletti. 
 
  Ciascuno dei consiglieri designati a scadere, per sorteggio  o  per
anzianita' dal proprio ufficio, conserva le sue attribuzioni  fino  a
che non sia debitamente surrogato». 
 
    c) All'articolo 33 e' sostituito il seguente: 
 
  «Il consiglio amministrativo nomina, sospende e revoca  le  persone
che dovranno  comporre  l'ufficio  della  Cassa  agricola,  cioe'  un
direttore, un cassiere e quel numero d'impiegati che, d'accordo colla
giunta degli arbitri, siano reputati necessari;  fissa  il  modo  col
quale debbono gli impiegati medesimi essere retribuiti,  e  determina
la cauzione che dovra' essere prestata dal cassiere. 
 
  Convochera' nei primi quattro  mesi  di  ciascun  anno  l'assemblea
generale degli azionisti per l'approvazione del  bilancio  consuntivo
dell'anno  antecedente,  e  per  nominare  due  revisori  dei   conti
incaricati  di  esaminare  preventivamente  il  bilancio   consuntivo
dell'anno  in  corso  e  di  riferirne  all'assemblea  quando   venga
sottoposto alla sua approvazione. 
 
  Il bilancio, approvato  dall'assemblea  generale,  sara'  trasmesso
alla giunta degli arbitri, la quale  ha  la  facolta'  di  accertarsi
della sincerita' delle varie  partite,  mediante  l'ispezione,  della
cassa sociale, dei titoli di credito e dei libri della societa'.  Una
copia del bilancio approvato dall'assemblea generale  e  la  relativa
deliberazione di approvazione saranno  pure  trasmesse  al  Ministero
d'agricoltura, industria e commercio. 
 
  Inoltre  nei  primi  dieci  giorni  di  ciascun   mese   la   banca
trasmettera' alla giunta degli arbitri ed al  Ministero  suddetto  un
prospetto della situazione attiva e passiva dei suoi conti alla  fine
del mese antecedente. 
 
  Il ministro d'agricoltura, industria e  commercio,  sopra  proposta
della giunta degli arbitri, ed  anche  d'iniziativa  propria,  potra'
sciogliere la amministrazione  sociale  e  delegare  persona  di  sua
fiducia ad amministrare interinalmente la cassa. 
 
  Dovra' pero' nel piu' breve termine possibile  essere  promossa  la
nomina dei nuovi consiglieri. 
 
  Il   consiglio   d'amministrazione   potra'    inoltre    convocare
straordinariamente  l'assemblea  generale,   quando   credera'   cio'
necessario, per deliberare intorno a cose di comune  interesse  della
societa', dietro domanda di un terzo o piu'  degli  azionisti  o  del
prefetto di Grosseto.