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REGIO DECRETO 16 dicembre 1877, n. 4217

Concernente il cambio in rendita consolidata 5 per cento di 5 titoli di debiti redimibili. (077U4217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1878
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vigente al 01/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-1-1878
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 8 marzo 1874, n° 1834 (Serie 2ª), sulle  conversioni
in rendita consolidata 5 per 100 dei debiti redimibili dello Stato; 
 
  Ritenuto che nei mesi di agosto a tutto novembre del corrente  anno
furono presentati all'Amministrazione  del  Debito  Pubblico  per  la
conversione n° 5 titoli di redditi  redimibili  per  una  complessiva
rendita di lire  145,  con  godimento  dal  1°  aprile  1877,  ed  in
corrispettivo dei medesimi fu assegnata una rendita consolidata 5 per
100 per lire 145, con decorrenza  dal  1°  luglio  1877,  oltre  alla
corresponsione alle parti dei  convenuti  prorata  d'interessi  sulla
differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e
la rendita consolidata 5  per  100  attribuita  in  cambio,  i  quali
prorata ammontano alla complessiva somma lorda di lire 36 25; 
 
  Visto l'unito prospetto di liquidazione,  firmato  d'ordine  Nostro
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze; 
 
  Ritenuto che a termini dell'articolo 2 del Nostro decreto 8  giugno
1673, n° 1392, le iscrizioni di rendita consolidata devono  eseguirsi
col godimento del semestre successivo a quello della loro data, e che
per soddisfare alle competenze anteriori l'Amministrazione del Debito
Pubblico deve provvedervi colla emissione di buoni a parte; 
 
  Ritenuto che occorre provvedere alle corrispondenti variazioni  nel
bilancio definitivo di  previsione  della  spesa  delle  Finanze  per
l'anno 1877, in aumento dei capitoli 1 e  42  ed  in  diminuzione  al
capitolo 4; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
delle Finanze, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Amministrazione del Debito Pubblico e' autorizzata a ritirare  ed
annullare, tenendone vivi i numeri d'iscrizione,  i  seguenti  titoli
dei debiti redimibili inscritti separatamente nel Gran  Libro,  stati
presentati per la conversione  in  rendita  consolidata  5  per  100,
cioe': 
 
  N° 4 Obbligazioni del prestito pontificio 
        1860-64, per la rendita 5 per 100 con decorrenza 
        dal 1° aprile 1877, di  . . . . . . . . . . . . . L. 130 
 
  »  1 Obbligazione della Societa' della ferrovia 
        Vittorio Emanuele, per la rendita 3 per 100 con 
        decorrenza dal 1° aprile 1877, di . . . . . . . . »   15 
 
  ---- E quindi in totale per la complessiva rendita     -------- 
  N° 5 di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 145