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LEGGE 26 dicembre 1877, n. 4213

Che aumenta di un secondo decimo gli stipendi dei presidi e professori degli Istituti tecnici e nautici e pareggia ai professori reggenti quegli incaricati che ebbero la conferma del loro ufficio per tre anni consecutivi. (077U4213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1878
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 17-1-1878
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  A cominciare dal 1° di gennaio 1878, gli stipendi dei presidi,  dei
professori titolari e dei professori reggenti degli Istituti tecnici,
di Marina mercantile e delle Scuole nautiche sono accresciuti  di  un
secondo decimo, giusta le norme della legge 30 giugno 1872,  n.  893,
ed e' autorizzata la iscrizione  al  capitolo  26  del  bilancio  del
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio della somma  di  lire
120,000, per far fronte alla spesa occorrente per  il  pagamento  del
detto secondo decimo.