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REGIO DECRETO 27 dicembre 1876, n. MCCCCLIX (1459)

Che autorizza la inversione del capitale di tre monti frumentari nel comune di Pennabilli (Pesaro) in una cassa di prestanze agrarie. (7601459R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1877
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 6-2-1877
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno; 
 
  Vista  la  deliberazione  del  consiglio  comunale  di   Pennabilli
(Pesaro) in data 18 febbraio 1876 con cui si  propone  d'invertire  i
tre monti frumentari esistenti, l'uno nel capoluogo del comune, e gli
altri due nelle  frazioni  di  Maciano  e  Soanne  (con  un  capitale
complessivo di lire 4000) in una cassa di prestanze  a  favore  degli
agricoltori ed industrianti meno agiati del luogo, allo  scopo  anche
di erogare la meta'  dell'annuo  reddito  della  cassa  in  opere  di
beneficenza,  in   conformita'   al   fine   dell'istituzione   della
congregazione di carita'  che  deve  essere  l'amministratrice  della
cassa stessa e si adotta il relativo statuto organico; 
 
  Vista la deliberazione della  deputazione  provinciale  in  data  6
settembre 1876; 
 
  Visto lo statuto organico della  cassa  di  prestanze  in  data  17
febbraio 1876 adottato con la sovracitata deliberazione del consiglio
comunale del 18 stesso mese ed anno; 
 
  Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753, ed il relativo regolamento in
data 27 novembre stesso anno; 
 
  Visto il parere favorevole  del  consiglio  di  Stato  in  data  13
dicembre 1876; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I monti frumentari esistenti in Pennabilli (Pesaro) cioe'  uno  nel
capoluogo del comune, e gli altri due nelle  frazioni  di  Maciano  e
Soanne, sono soppressi, ed  i  relativi  capitali  saranno  invertiti
nella fondazione di una cassa di prestanze  agrarie  a  favore  degli
agricoltori ed industrianti meno agiati del luogo, e con lo scopo  di
erogare la meta' del reddito annuo della  detta  cassa  in  opere  di
beneficenza   in   conformita'   al   fine   dell'istituzione   della
congregazione di carita', da cui l'opera pia sara' amministrata sotto
l'osservanza delle norme della legge 3 agosto  1862  e  del  relativo
regolamento in data 27 novembre stesso anno.