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REGIO DECRETO 23 dicembre 1876, n. 3593

Che modifica il regolamento per il conferimento dei banchi di lotto. (076U3593)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 19-1-1877
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti il regolamento approvato col Nostro decreto 24 giugno  1870,
n° 5736, nonche' i Nostri decreti del 19 febbraio 1871, n° 115, del 5
marzo 1874, n° 1843, e del 9 agosto 1874, n° 2043; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri, ed il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  Nostro
Ministro delle Finanze, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'art. 137 del regolamento approvato col  Regio  decreto  del  24
giugno 1870, n° 5736, e' sostituito il seguente: 
 
  Art. 137. Il conferimento dei Banchi si fara' dal 1° gennaio  1877,
dall'Intendente di Finanza della provincia ove  si  trova  il  Banco,
previo concorso per titoli indetto dallo  stesso  Intendente,  ed  in
conformita' della proposta, deliberata a maggioranza di voti, di  una
Commissione composta dell'Intendente, di un consigliere  provinciale,
eletto annualmente  dal  Consiglio  provinciale,  e  di  un  pubblico
funzionario designato dal prefetto. 
 
  Le istanze dei concorrenti saranno dirette dall'Intendente,  quelle
pero'  dei  ricevitori  dei  Banchi   dovranno   essergli   trasmesse
dall'ufficio compartimentale del lotto da cui il ricevitore dipende. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a S. Rossore, addi' 23 dicembre 1876. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Depretis.