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REGIO DECRETO 16 novembre 1873, n. 1760

Le alunne ammesse nel Collegio femminile di Verona, oltre le lire 300 stabilite pel corredo del 1° anno, dovranno pagare altre lire 200 per la conservazione e rinnovazione di esso. (073U1760)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 3-2-1874
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto organico approvato  con  decreto  Nostro  del  21
luglio 1870, n. 5786; 
 
  Veduto l'altro decreto Nostro dell'11 settembre 1870, n. 5978; 
 
  Riconosciuta la necessita' d'introdurre qualche modificazione nella
parte di quello statuto e del Nostro decreto or ora citato, che tocca
la somma annua assegnata per il mantenimento del corredo delle alunne
a posto gratuito e a posto semigratuito; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Tutte quante le alunne che verranno ammesse nel Collegio  femminile
di Verona, senza distinzione alcuna, pagheranno, oltre  le  300  lire
stabilite per la provvista del corredo nel primo anno, lire  200  per
la conservazione e rinnovazione di esso negli anni successivi. 
 
  Non s'intenderanno soggette a questo  nuovo  carico  le  giovinette
statevi ammesse a posto gratuito o semigratuito negli anni scolastici
passati. 
 
  Tutte le disposizioni anteriori contrarie  a  quelle  del  presente
decreto sono abrogate. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 16 novembre 1873. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                         A. Scialoja.