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REGIO DECRETO 30 dicembre 1872, n. 1185

col quale è sospesa l'applicazione di alcuni articoli del Regolamento di polizia stradale. (072U1185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 24-1-1873
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PIR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Regolamento per la polizia stradale, approvato con Nostro
Decreto del 15 novembre 1868, n. 4697; 
 
  Veduti i Nostri Decreti 10 dicembre  1869,  n.  5410,  13  novembre
1870, n. 6018, 30 dicembre 1871, n. 610, e 30 giugno  corrente  anno,
n. 911, coi quali fu successivamente prorogato al 1° gennaio 1873  il
termine stabilito  dall'articolo  85  del  Regolamento  suddetto  per
l'osservanza di alcune disposizioni del medesimo; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  Lavori
Pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' sospesa l'applicazione degli articoli 34, 35, 36,  37,  38,  39,
40, 41, 42 e 43 del Regolamento di polizia stradale 15 novembre 1868,
sino all'emanazione delle nuove disposizioni  che  modificheranno  il
Regolamento stesso. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma addi' 30 dicembre 1872. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 5 gennaio 1873 
 
    Vol. 66 Atti del Governo a c. 23. Ayres. 
 
  Luogo del sigillo V. Il Guardasigilli De Falco 
 
                                                       G. Devincenzi.