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REGIO DECRETO 3 dicembre 1869, n. MMCCXCIV (2294)

Che modifica lo statuto della Banca popolare di Lugo. (6902294R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1870
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-1-1870
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro Decreto del 30 giugno 1867, numero  MDCCCCXII,  col
quale furono approvati la costituzione e gli statuti  della  Societa'
anonima col titolo di Banca popolare di Lugo; 
 
  Vista la istanza della Societa' in data 26 novembre 1869; 
 
  Vista la Circolare Ministeriale del 20  agosto  1869,  relativa  ai
depositi a risparmio ed a quelli in conto corrente, fatti  presso  le
Banche popolari e le altre Societa' di credito; 
 
  Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nello statuto della Societa' anonima per azioni  nominative,  sotto
la intitolazione di Banca popolare di Lugo, approvato e riformato col
Nostro  citato  Decreto  del  30  giugno  1867,  sono  introdotte  le
variazioni seguenti: 
 
    A) Nell'articolo 5, dopo le parole «depositi fruttiferi fatti  ad
essa,» sono tolte le altre parole «dai proprii azionisti,» aggiuntevi
dal citato Decreto. 
 
    B) Nell'articolo 15, alle lettere A e B, sono abolite  le  parole
«ai soci» «dei soci,» e  sono  pure  tolte  le  parole  «dai  proprii
azionisti,»  aggiunte  ed  inserite  nella  lettera  C  dello  stesso
articolo 15. 
 
    C) In fine dell'articolo 16 e' fatta questa aggiunta: 
 
  «e non impiega le somme ricevute a deposito od a conto corrente  in
operazioni a lunga scadenza.» 
 
    D) All'articolo  25,  interamente  riformato,  e'  sostituito  il
seguente: 
 
  «Art. 25. La Banca riceve depositi di danaro  con  frutto  e  senza
frutto, ed apre conti correnti a favore dei depositanti.»