stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 21 dicembre 1869, n. 5409

Che proroga il termine fissato ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la prescritta malleveria. (069U5409)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1870 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 14-1-1870
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la Legge 27 ottobre 1860,  n.  4380,  colla  quale  fu  fatta
facolta' al Governo del Re di pubblicare nelle Provincie  dell'Emilia
le Leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta  esecuzione
del Codice  di  procedura  civile,  e  della  Legge  sull'ordinamento
giudiziario; 
 
  Visti gli articoli 1 e 4 del Regio  Decreto  5  dicembre  1860,  n.
4462, coi quali, mandandosi pubblicare nelle  Provincie  suddette  la
Legge sulla professione di Procuratore, del 17 aprile 1859, n.  3368,
si fisso' al 1° gennaio 1863 il termine ai Procuratori esercenti  per
prestare la malleveria prescritta; 
 
  Visti i Decreti 31 ottobre 1860 del Regio Commissario straordinario
delle Marche, 5 novembre e 19 dicembre  1860  del  Regio  Commissario
straordinario dell'Umbria, ed il Regio Decreto 16  gennaio  1861,  n.
4587, coi quali le disposizioni sopra riferite della Legge 27 ottobre
1860, n. 4380, e del Decreto 5 dicembre stesso anno, n. 4462,  furono
estese anche alle Provincie delle Marche e dell'Umbria; 
 
  Visti i Regi Decreti 14 dicembre 1862, n. 1027, 21 giugno 1863,  n.
1322, 11 gennaio 1865, n. 2130, 6 gennaio 1866, n. 2769,  6  dicembre
1866, n. 3373, 5 dicembre 1867, n. 4078, e 13 dicembre 1868, n. 4744,
coi quali il termine come sopra assegnato  ai  Procuratori  esercenti
nelle  Provincie  anzidette,  per  prestare  la   malleveria,   venne
successivamente protratto a tutto il corrente anno 1869; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli,  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine fissato dall'articolo 4 del  Regio  Decreto  5  dicembre
1860, n. 4462, ai Procuratori esercenti nelle Provincie  dell'Emilia,
delle Marche e dell'Umbria, per prestare  la  malleveria  prescritta,
prorogato coi Regi Decreti 14 dicembre 1862, n. 1027, 21 giugno 1863,
n. 1322, 11 gennaio 1865,  n.  2130,  6  gennaio  1866,  n.  2769,  6
dicembre 1866, n. 3373, 5 dicembre 1867, n. 4078, e 13 dicembre 1868,
n. 4744, e' protratto a tutto il prossimo anno 1870. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 21 dicembre 1869. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 29 dicembre 1869 
 
    Reg. 49 Atti del Governo a c. 130. Ayres. 
 
   Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli. 
 
                                                            M. Raeli.