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REGIO DECRETO 6 dicembre 1866, n. MDCCCXXXIX (1839)

Col quale si provvede intorno al riordinamento dell'amministrazione e agli esami pel conferimento del posto di studi della fondazione Boni di Figline. (6601839R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1867
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-1-1867
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il testamento a rogito del Notaio  Stocchi  di  Figline,  in
data 20 marzo 1818, col quale Giovanni Battista Boni di Figline, dopo
di aver ordinato che dalla sua eredita' fosse prelevata una somma  di
duemila  e  quattrocento  scudi  per  mantenere,  coi  frutti   della
medesima, un giovane di quella terra e del popolo di Ponterosso  agli
studi della Legge o della Medicina o della Chirurgia per il corso  di
anni sette in Pisa od in Firenze, disponeva: 
 
    a) Che della sua volonta' fossero esecutori il Gonfaloniere ed il
Cancelliere pro tempore del Comune di Figline; 
 
    b) Che gli aspiranti al godimento del  posto  di  studio  da  lui
fondato dovessero sostenere  un  esame  nella  lingua  latina,  sulla
logica, sulla metafisica e sulla geometria; 
 
    c) Che questo esame  dovesse  darsi  avanti  il  Gonfaloniere  di
Figline e dai due Maestri del Comune. 
 
  Veduto che per effetto dell'attuale ordinamento amministrativo  dei
Comuni  e'  venuto  a  mancare  l'ufficio  di  Cancelliere,  le   cui
attribuzioni sono ora ripartite fra diversi funzionari; 
 
  Veduto pure che secondo gli ordinamenti scolastici ora in vigore, i
Maestri comunali attendono all'istruzione primaria e quindi non  sono
per ragione del loro ufficio competenti a trattare le  materie  sovra
cui gli aspiranti debbono essere  esaminati,  le  quali  appartengono
esclusivamente all'insegnamento secondario classico; 
 
  Ritenuto pertanto essere necessario che ad assicurare l'eseguimento
della volonta' del benefico fondatore sia  provveduto  alla  mancanza
del Cancelliere e si componga in luogo di due  Maestri  comunali  una
piu' competente Commissione esaminatrice; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In luogo del Cancelliere comunale, il cui ufficio e' cessato,  sono
chiamati  ad  eseguire  in  concorso  del  Sindaco  di   Figline   la
testamentaria  disposizione   sopraindicata   due   Consiglieri,   da
nominarsi annualmente nel proprio  seno  dal  Consiglio  comunale  di
Figline. Questi Consiglieri potranno allo  scadere  dell'anno  essere
rieletti.