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LEGGE 29 dicembre 1866, n. 3430

Che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio pel primo trimestre 1867. (066U3430)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-1-1867
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sino a tutto marzo 1867 il Governo del Re riscuotera',  secondo  le
Leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese  quelle
che furono sancite solo per l'anno 1866, fara'  entrare  nelle  Casse
dello Stato le somme ed  i  proventi  che  gli  sono  dovuti,  ed  e'
autorizzato  a  pagare  le  spese  ordinarie   dello   Stato   e   le
straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono  da
Leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni  fatte
nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, e
contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.