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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2745

Contenente disposizioni relative alle somministrazioni dei viveri alle truppe. (065U2745)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-2-1866
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro Decreto 30 ottobre 1859, col quale era  sancito  in
massima che i viveri alle truppe fossero  somministrati  direttamente
dalla Amministrazione militare. 
 
  Considerando  che  per  essere  cessate  in  parte  le  circostanze
anormali che consigliarono l'attuazione di tale sistema,  puossi  ora
ottenere lo stesso scopo, di far cioe' che la truppa riceva  in  ogni
tempo ed in ogni luogo un vitto  uniforme,  sano  ed  abbondante  con
minore aggravio all'Erario; 
 
  Considerando che in alcune localita'  dello  Stato  la  truppa  non
potra' pero', a causa dell'eccessivo caro dei generi, procacciarsi la
razione  regolamentare  con  l'assegno  prelevabile  dalla  paga  dei
caporali e  soldati,  e  quindi  le  rispettive  masse  di  ordinario
dovrebbero  incontrare  notevoli  disavanzi  senza  aver   mezzo   di
ripararli; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' rivocato il  Nostro  Decreto  30  ottobre  1859  col  quale  era
determinato che in massima i viveri, anche in tempo di pace,  fossero
somministrati ai caporali e  soldati  per  cura  dell'Amministrazione
militare.