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REGIO DECRETO 21 dicembre 1865, n. 2687

Per lo scioglimento dei Consigli delle contribuzioni dirette in Napoli ed in Palermo. (065U2687)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-1-1866
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 3 del Decreto Reale 28 agosto  1816,  e  4  e  5
dell'altro Regio Decreto 8 agosto 1833,  coi  quali  s'istituisce  un
Consiglio delle contribuzioni  dirette  in  Napoli  ed  un  altro  in
Palermo, composti entrambi dai Ministeri  pubblici  delle  rispettive
Corti dei conti, e de' Direttori delle  contribuzioni  dirette  delle
due Provincie; 
 
  Visto l'art. 51 della Legge 14 agosto 1862, N.° 800,  che  abolisce
le dette Corti  dei  conti  di  Napoli,  e  di  Palermo,  e  conserva
temporaneamente  le  Sezioni  del  Contenzioso  amministrativo   gia'
esistenti presso di quelle; 
 
  Visto l'altro art. 52 della suddetta Legge con cui furono create in
Napoli ed in Palermo Commissioni  temporanee  per  la  revisione  de'
conti anteriori al 1862; 
 
  Visti li Regii Decreti 21 settembre 1862 coi quali si provvide alla
nomina dei componenti  delle  Sezioni  provvisorie  del  Contenzioso,
delle  Commissioni  temporanee  pei  conti,  e  dei  Consigli   delle
contribuzioni dirette surriferiti; 
 
  Visto l'art. 15 della Legge 20 marzo 1865, N.° 2248,  (Allegato  E)
per la quale  furono  soppresse  le  dette  Sezioni  del  contenzioso
amministrativo delle abolite Corti dei conti in Napoli ed in Palermo; 
 
  Visto il parere del Consiglio di Stato,  emesso  in  seduta  del  9
agosto 1865; 
 
  Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Consigli delle contribuzioni dirette in Napoli ed in Palermo sono
sciolti a cominciare dal 1.° gennaio 1866.