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LEGGE 25 giugno 1865, n. 2359

Sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica. (065U2359)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-7-1865
al: 29-6-2002
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge del 2 aprile 1865, N.° 2215, con la quale il Governo
del Re fu autorizzato a pubblicare la  legge  di  espropriazione  per
causa  di  pubblica  utilita',  con  le  modificazioni   riconosciute
necessarie a norma dell'art. 2 della legge stessa; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli,  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia e de' Culti, d'accordo col Ministro dei Lavori  pubblici  e
con quello della Guerra; 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'espropriazione  dei  beni  immobili  o  di  diritti  relativi  ad
immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilita' non puo' aver
luogo che con  l'osservanza  delle  forme  stabilite  dalla  presente
Legge.