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REGIO DECRETO 24 dicembre 1864, n. 2083

Relativo alla ferma di servizio dei Carabinieri Reali provenienti dalla leva sui nati nell'anno 1844, e decorrenza della medesima. (064U2083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-1-1865
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti  gli  articoli  158  e  161  della  legge  sul   reclutamento
dell'Esercito 20 marzo 1854; 
 
  Visti i Regii Decreti 17 giugno 1859, 14 novembre 1860, 22 febbraio
e 21 ottobre 1863, intorno alla ferma  di  servizio  dei  Carabinieri
Reali provenienti dalle leve sulle classi 1838 alla 1843 inclusa. 
 
  Considerata la necessita' di agevolare  il  reclutamento  nell'Arma
dei Carabinieri Reali, onde portarla al numero stabilito; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per gli Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo determinato e determiniamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli uomini provenienti dalla leva sui nati nell'anno  1844  ammessi
nell'Arma  dei  Carabinieri  Reali,  e  gli   individui   arruolatisi
volontari nell'Arma stessa nel corso dell'anno ed ascritti  a  quella
leva a similitudine di quelli delle classi anteriori dal 1838 al 1843
inclusa, contrarranno la sola ferma  di  anni  8  d'ordinanza,  nella
quale e' computato il tempo a decorrere come Allievi Carabinieri.