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REGIO DECRETO 18 dicembre 1864, n. 2063

Che approva un nuovo quadro graduale numerico del Personale addetto al Pubblico Ministero ed alle Segreterie presso il Tribunale Supremo di Guerra e presso i Tribunali militari territoriali non che degli Uffiziali e Sostituiti Istruttori. (064U2063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-1-1865
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 della legge 1° ottobre 1859 approvativa di un  nuovo
Codice penale militare; 
 
  Visti gli articoli 296, 299, 300, 275, 280 e 283 di  detto  Codice,
che prescrivono l'instituzione di un Tribunale Supremo di Guerra e di
un Tribunale militare permanente  in  ogni  Capo-luogo  di  Divisione
militare territoriale, e viene assegnato il Personale civile  addetto
al Pubblico Ministero, ed alle Segreterie presso i medesimi; 
 
  Visto il  R.  Decreto  in  data  18  agosto  1861,  con  cui  viene
instituito un Tribunale militare permanente  in  ogni  Capo-luogo  di
Divisione militare territoriale; 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1864 portante  modificazioni  al  Codice
penale militare; 
 
  Visti i RR. Decreti in data 18 febbraio e 27  ottobre  scorsi,  con
cui vennero soppressi i Tribunali militari territoriali  di  Cremona,
Modena, Livorno, Piacenza e Forli'; 
 
  Considerata  la  necessita'  di  ridurre   il   Personale   addetto
all'Amministrazione della Giustizia penale  militare  in  proporzione
della diminuzione dei Tribunali militari soppressi; 
 
  Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per  gli
Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Quadro graduale  numerico  del  Personale  addetto  al  Pubblico
Ministero presso il Tribunale Supremo di Guerra e presso i  Tribunali
militari  territoriali,  degli  Uffiziali  istruttori  e   Sostituiti
istruttori,  e  del  Personale  addetto  alle  Segreterie  dei  detti
Tribunali  militari,  non  che  gli  stipendi  loro   rispettivamente
assegnati, saranno tali che appariscono  dallo  Specchio  annesso  al
presente Decreto.