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REGIO DECRETO 13 dicembre 1863, n. 1613

che autorizza l'inscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico di una rendila di L. 15 milioni per raggiungere introito dei 700 milioni stabilito colla legge 11 marzo 1863. (063U1613)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1864
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge dell'11  marzo  1863,  n.°  1167,  colla  quale  e'
autorizzata l'alienazione di tanta rendita 5 p. % sul Gran Libro  del
Debito pubblico quanto valga a  far  entrare  nel  Tesoro  settecento
milioni di lire; 
 
  Veduto il Reale Decreto del 17 marzo stesso  anno,  n.°  1207,  che
autorizza l'inscrizione di una rendita 5 p. % di L. 35,716,000; 
 
  Ritenuto che a raggiungere l'introito  dei  settecento  milioni  di
lire, oltre all'alienazione delle L. 35,716,000  di  rendita  occorre
l'alienazione di altra rendita 5 p. % per quindici milioni di lire; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze; 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico  al
consolidato 5 p. % di una rendita di L. 15,000,000 con decorrenza dal
1.° gennaio 1864.