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REGIO DECRETO 14 dicembre 1862, n. 1027

Col quale si proroga il termine fissato ai Procuratori delle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria. (062U1027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 4-1-1863
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 27 ottobre 1860, n.°  4380,  colla  quale  fu  fatta
facolta' al  Governo  del  Re  di  pubblicare  nell'Emilia  le  leggi
correlative e  necessarie  all'uniforme  e  compiuta  esecuzione  del
Codice di procedura civile della legge sull'ordinamento giudiziario. 
 
  Visti gli articoli 1 e 4 del Regio Decreto  5  dicembre  1860,  n.°
4462, coi quali mandandosi pubblicare  nelle  suddette  Provincie  la
legge sulla professione di Procuratore del 17 aprile 1859, n.°  3368,
si fisso' al 1.° gennaio 1863 il termine ai Procuratori ivi esercenti
per prestare la prescritta malleveria; 
 
  Visti i Decreti 31 ottobre 1860 del Regio Commissario straordinario
delle Marche, 5 novembre e 19 dicembre  1860  del  Regio  Commissario
straordinario dell'Umbria, ed il Regio Decreto 16 gennaio  1861,  n.°
4587, coi quali le disposizioni sovrariferite della legge 27  ottobre
1860, n.° 4380, e del Decreto  5  dicembre  stesso  anno,  n.°  4462,
furono estese anche alle Provincie delle Marche e dell'Umbria; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli,  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine fissato dall'art. 4 del Regio Decreto 5  dicembre  1860,
n.° 4462, ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle
Marche  e  dell'Umbria  per  prestar  la  prescritta  malleveria   e'
prorogato a tutto il mese di giugno 1863. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato in Torino addi' 14 dicembre 1862. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 17 dicembre 1862 
 
    Reg.° 21 Atti del Governo a c. 234. Wehrlin. 
 
   Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli. 
 
                                                        G. Pisanelli.