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REGIO DECRETO 29 dicembre 1861, n. 404

Che abilita gli Avvocati esercenti funzioni di Procuratore ed i Procuratori-Capi laureati in legge a sostenere le difese degli accusati davanti le Corti d'Assisie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria. (061U0404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 26-1-1862
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 27 ottobre 1860, n.° 4380; 
 
  Considerando  che  in  alcuni  circoli  di  Corti  d'Assisie  nelle
Provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria si manifesto'  il
difetto di Avvocati difensori,  alla  quale  mancanza  non  puo'  per
intiero supplire l'officio dell'Avvocato dei poveri, e che e' quindi,
per  ora,  necessario  che  gli  Avvocati   esercenti   funzioni   di
Procuratore ed i Procuratori-Capi laureati in  legge  possano  essere
chiamati a sostenere  le  difese  degli  accusati  innanzi  le  Corti
stesse; 
 
  Sulla proposta  del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E'  fatta  facolta'  ai  Presidenti  delle  Corti  d'Assisie  nelle
Provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria,  e  per  essi  a
coloro che ne fanno le  veci,  d'incaricare  d'officio  gli  Avvocati
esercenti funzioni di Procuratore, ed i Procuratori-Capi laureati  in
legge esercenti innanzi i Tribunali di Circondario,  a  sostenere  le
difese degli accusati innanzi le Corti stesse, e di abilitarli a tali
funzioni allorche' vengano  eletti  dalle  parti,  con  obbligo  agli
Avvocati e Procuratori suddetti di prestare l'opera loro  a  senso  e
per gli effetti delle disposizioni contenute nel  vigente  Codice  di
Procedura Penale. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 29 dicembre 1861. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 4 gennaio 1862 
 
    Reg.° 18 del Governo a c. 374. Wehrlin. 
 
  Luogo del Sigillo. Guardasigilli Miglietti. 
 
                                                           Miglietti.