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REGIO DECRETO 26 dicembre 1861, n. 402

Contenente disposizioni circa il trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato e sui battelli del Lago Maggiore dei Membri del Parlamento, e di determinati Funzionarii delle Amministrazioni. (061U0402)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 24-1-1862
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  pei   Lavori
pubblici; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono ammessi al trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato e sui
battelli a vapore del Lago Maggiore: 
 
    (a) I Senatori e Deputati; 
 
    (b) Gl'Impiegati ed Agenti  dell'Amministrazione  delle  ferrovie
dello Stato quando viaggiano pel servizio delle ferrovie medesime; 
 
    (c) Gl'Impiegati ed Agenti delle altre Amministrazioni di  strade
ferrate si' nazionali  come  estere,  per  le  corse  dipendenti  dai
rapporti di servizio colle  ferrovie  dello  Stato,  sempreche'  tali
Amministrazioni concedano per  simile  scopo  il  trasporto  gratuito
sulle loro linee agl'Impiegati ed Agenti  dell'Amministrazione  delle
ferrovie dello Stato; 
 
    (d) Gli Agenti doganali in  uniforme,  che,  muniti  di  speciale
delegazione, accompagnano le merci sulle ferrovie e sui battelli. 
 
  L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato  stabilira'  le  norme
regolamentari di  ammessione  al  trasporto  gratuito  delle  persone
contemplate nei paragrafi b. c. d.