REGIO DECRETO
13
dicembre
1896, n. CCCCXXVIII
(428)
Col quale il comune di Potenza, è autorizzato, a riscuotere
sull'alcool ed acquavite in fusti fino al 59° dell'alcoolometro di
Gay-Lussac, sull'alcool ed acquavite in fusti a più di 59° del detto
alcoolometro, sui liquori in fusti, e sull'alcool, acquavite e
liquori in bottiglie, che si introducono nella sua linea daziaria, un
dazio addizionale eccedente il 50 per cento del governativo.
(9600428R)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1897