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REGIO DECRETO 24 maggio 1896, n. CXCVII (197)

Che istituisce quattordici sezioni elettorali per il collegio di probiviri per industrie tessili in Salerno. (9600197R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/1905)
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Testo in vigore dal: 17-11-1905
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge  del  15  giugno  1893,  n.  295,  sui  collegi  di
probiviri per le industrie, ed il regolamento per la esecuzione della
legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179; 
 
  Veduto il regio decreto  del  20  ottobre  1895,  n.  CCLI,  (parte
supplementare), che  istituisce  un  collegio  di  probiviri  per  le
industrie tessili, con sede in Salerno; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  di  agricoltura,  industrie  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono istituite quattordici sezioni elettorali per  il  collegio  di
probiviri per le industrie tessili con sede in Salerno:  una  sezione
elettorale per i produttori delle industrie  suddette  (compresi,  ai
termini dell'art. 14 della legge 15 giugno 1893, n. 295, i  direttori
e gli amministratori di fabbriche riguardanti le industrie tessili) e
tredici sezioni elettorali per  gli  operai  addetti  alle  industrie
stesse. ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 18 settembre 1905, n.  CCCIII  (303)  ha  disposto
(con l'articolo unico, comma 1) che "In modificazione di quanto venne
stabilito  con  R.  decreto  24  maggio  1896,   n.   CXCVII   (parte
supplementare) le sezioni elettorali del Collegio di  probi-viri  per
le industrie tessili con sede in Salerno, sono stabilite come segue: 
             Parte di provvedimento in formato grafico".