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REGIO DECRETO 2 aprile 1896, n. CXX (120)

Che istituisce ventitre sezioni elettorali per il collegio di probi viri per l'industria della seta con sede in Como. (9600120R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/1896
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Testo in vigore dal: 15-5-1896
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui  collegi  di  probi
viri per le industrie, ed il  regolamento  per  la  esecuzione  della
legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179; 
 
  Veduto il  regio  decreto  del  31  agosto  1895,  n.  CCXX  (parte
supplementare), che istituisce in Como un collegio di probi viri  per
la industria della seta; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  di  agricoltura,  industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono istituite ventitre sezioni elettorali per il collegio di probi
viri per l'industria  della  seta  con  sede  in  Como:  una  sezione
elettorale per i produttori della  industria  suddetta  (compresi,  a
termini dell'art. 14 della legge 15 giugno 1893, n. 295, i  direttori
e gli amministratori di fabbriche e imprese  industriali  riguardanti
la manifattura della seta) e  ventidue  sezioni  elettorali  per  gli
operai addetti alla industria stessa.