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REGIO DECRETO 30 gennaio 1896, n. XXXI (31)

Che autorizza il comune di Verona ad esigere un dazio addizionale superiore al 50 per cento del governativo all'introduzione in città dell'uva e delle bevande alcooliche, in luogo ed a compensazione della tassa di minuta vendita, entro cinta, delle bevande vinose e di quelle spiritose. (9600031R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1896
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Testo in vigore dal: 4-3-1896
 
  Che autorizza il comune di Verona ad esigere un  dazio  addizionale
superiore al 50 per cento del governativo all'introduzione in  citta'
dell'uva e delle bevande alcooliche,  in  luogo  ed  a  compensazione
della tassa di minuta vendita, entro cinta, delle bevande vinose e di
quelle spiritose, come dalla seguente tariffa: 
 
  Uva in quantita' maggiore di cinque chilogrammi, 
    al quintale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  2.50 
  Alcool ed acquavite fino a 59 gradi 
    dell'alcoolometro centesimale di Gay-Lussac, al 
    quintale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »   6.00 
  Alcool ed acquavite a piu' di 59 gradi, e 
    liquori, al quintale . . . . . . . . . . . . . .  »  10.00 
  Alcool ed acquavite in bottiglie, l'una . . . . . . »   0.20 
 
  Firmato UMBERTO - Contrassegnato Boselli - Visto Calenda. 
 
       Registrato alla Corte dei Conti addi' 12 febbraio 1896. 
 
                Reg. 204. Atti del Governo a f. 122.