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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 198

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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  • RIORDINO DEI RUOLI E MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO E
    AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA
    DEI CARABINIERI.
    Capo I
    ORDINAMENTO
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  • RIORDINO DEI RUOLI E MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO E
    AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA
    DEI CARABINIERI.
    Capo II
    RECLUTAMENTO DEGLI ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
    DEL REGGIMENTO CORAZZIERI
  • 26
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  • 29
  • RIORDINO DEI RUOLI E MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO E
    AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA
    DEI CARABINIERI.
    Capo III
    STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO
  • 30
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  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • Capo I
    MODIFICHE, CONVALIDA ED ABROGAZIONE DI NORME
  • 44
  • 45
  • Capo I
    NORME TRANSITORIE
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • Capo II
    NORME FINALI
  • 53
  • 54
  • 55
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-6-1995 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;
Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica;
Considerato che la competente commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione dei ruoli
1. Nell'Arma dei carabinieri sono istituiti i seguenti ruoli:
a) appuntati e carabinieri;
b) sovrintendenti;
c) ispettori.
2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi del personale dell'Arma dei carabinieri con i corrispondenti gradi o qualifiche delle Forze di Polizia sono riportati nella allegata tabella A.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale della altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici".
- La legge 29 aprile 1995, n. 130, reca: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate".