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REGIO DECRETO 10 dicembre 1893, n. DCLXXXVIII (688)

Concernente il mantenimento della tassa di famiglia nel comune di Terni. (9300688R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1894
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vigente al 23/05/2024
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Testo in vigore dal: 14-1-1894
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 3 luglio 1892, che accordava al comune  di
Terni di applicare in detto anno la tassa  di  famiglia  col  massimo
eccezionale di lire 350; 
 
  Veduta  la  deliberazione  16  settembre  1892  di  quel  consiglio
comunale, con cui si e' confermato il detto massimo anche pel 1893; 
 
  Veduta la deliberazione 3 novembre 1893  della  giunta  provinciale
amministrativa di Perugia, che approva quella succitata del comune di
Terni; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' data facolta' al comune di Terni  di  mantenere  pel  solo  anno
1893,  la  tassa  di  famiglia  col  massimo  eccezionale   di   lire
trecentocinquanta (L. 350). 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1893. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 21 dicembre 1893. 
 
    Reg. 194. Atti del Governo a f. 43. Petrecca. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Armo'. 
 
                                                        L. Gagliardo.