stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all'amministrazione finanziaria. (24G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 (in G.U. 28/05/2024, n. 123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2024)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-5-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023,  n.  11,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2023, n.  212,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17; 
  Visto il comunicato ISTAT del 1° marzo 2024 che ha rilevato come il
consolidamento delle informazioni alla base della stima  della  spesa
connessa al credito  d'imposta  Superbonus  e  bonus  facciate  abbia
contribuito a  determinare  una  revisione  al  rialzo  del  rapporto
deficit/PIL per gli anni 2021 e 2022; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
ulteriori e piu' incisive misure per la tutela della finanza pubblica
nel settore delle agevolazioni  fiscali  in  materia  edilizia  e  di
efficienza energetica; 
  Ritenuta, in particolare, la necessita' e  l'urgenza  di  prevedere
misure volte a rivedere la  disciplina  relativa  alle  modalita'  di
fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con  riferimento
alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in  fattura
in luogo delle detrazioni fiscali; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prevedere misure  urgenti  in
materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti  a
carico del contribuente e ad assicurare  il  corretto  ed  efficiente
funzionamento dell'amministrazione finanziaria; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure in favore  di
territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonche' di
prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente
incremento di flussi turistici  nel  territorio  nazionale  in  vista
delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 marzo 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la  cessione  dei
                 crediti o per lo sconto in fattura 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  16  febbraio  2023,  n.  11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  aprile  2023,  n.  38,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    ((a) al comma 3-bis, il primo periodo e' soppresso e, al  secondo
periodo, la parola: "predetta" e' soppressa; 
    a-bis) al comma 3-ter, le  parole:  "secondo  periodo  del"  sono
soppresse)); 
    ((b) dopo il comma 3-ter e' inserito il  seguente:  "3-ter.1.  Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  agli  interventi  di
cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione  a  immobili  danneggiati
dagli eventi  sismici  verificatisi  nelle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per
i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo  2024,  n.
39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione  nel  limite
di 400 milioni di euro  richiedibili  per  l'anno  2024,  di  cui  70
milioni per gli eventi sismici verificatisi  il  6  aprile  2009.  Il
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la   riparazione,   la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  le
funzioni  ad  esso  attribuite   ai   sensi   dell'articolo   2   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici  speciali  per  la
ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2  dell'articolo  67-ter
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  ciascuno  per  il
territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto  limite
di spesa, avuto  riguardo  alle  somme  richieste,  verificandone  il
raggiungimento ai fini della  sospensione  della  deroga  di  cui  al
presente comma, anche  avvalendosi  dei  dati  resi  disponibili  nel
Portale  nazionale  delle  classificazioni   sismiche   gestito   dal
Dipartimento  Casa  Italia  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri")); 
    c) il comma 3-quater e' ((abrogato)). 
  2. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  3-bis,  primo
periodo,  del  citato  decreto-legge  n.  11  del  2023,  in   vigore
anteriormente alle modifiche apportate dal  comma  1  ((del  presente
articolo)),  continuano  ad  applicarsi  alle  spese   sostenute   in
relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto: 
    a)  risulti  presentata  la  comunicazione   di   inizio   lavori
asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo  119,  comma  13-ter,  ((del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)), se gli interventi sono agevolati
ai  sensi  del  medesimo  articolo  119  e  sono  diversi  da  quelli
effettuati dai condomini; 
    b) risulti adottata la  delibera  assembleare  che  ha  approvato
l'esecuzione dei lavori e  risulti  presentata  la  comunicazione  di
inizio lavori asseverata (CILA) ai  sensi  dell'articolo  119,  comma
13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020,  se  gli  interventi
sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e  sono  effettuati
dai condomini; 
    c) risulti presentata l'istanza  per  l'acquisizione  del  titolo
abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi  dell'articolo
119  del  citato  decreto-legge  n.  34  del  2020  e  comportano  la
demolizione e la ricostruzione degli edifici; 
    d) risulti presentata la richiesta del  titolo  abilitativo,  ove
necessario, se gli interventi sono diversi  da  quelli  agevolati  ai
sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
    e) siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i  lavori
non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo  vincolante
tra le parti per la fornitura dei beni  e  dei  servizi  oggetto  dei
lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se  gli  interventi
sono diversi da quelli  agevolati  ai  sensi  dell'articolo  119  del
citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non e'  prevista
la presentazione di un titolo abilitativo. 
  3. Le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  3-quater,  del
citato decreto-legge n. 11 del 2023,  in  vigore  anteriormente  alle
modifiche apportate dal comma 1 ((del presente articolo)), continuano
ad applicarsi alle spese sostenute in relazione  agli  interventi  di
cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n.
11 del 2023, ((...)), per i quali in data  antecedente  a  quella  di
entrata in vigore del presente decreto sussistano  le  condizioni  di
cui al comma 2 ((del  presente  articolo))  o  sia  stata  presentata
l'istanza per ((la concessione di contributi)). 
  4. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  1-bis,  secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 ((...)) si applicano
in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi
alle  spese  sostenute  successivamente  a  tale  data  soltanto   in
relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto: 
    a) risulti presentata la richiesta del  titolo  abilitativo,  ove
necessario; 
    b) siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i  lavori
non siano ancora  iniziati,  sia  gia'  stato  stipulato  un  accordo
vincolante tra le parti per la  fornitura  dei  beni  e  dei  servizi
oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se  per
gli  interventi  non  e'  prevista  la  presentazione  di  un  titolo
abilitativo. 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,  del  citato
decreto-legge n. 11 del 2023 ((...)) non si applicano agli interventi
contemplati al comma 2, lettere a), b) e  c),  primo  periodo,  e  al
comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i  quali,  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non  e'  stata
sostenuta alcuna spesa,  documentata  da  fattura,  per  lavori  gia'
effettuati.