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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 2024, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. (24G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 2024, n. 28 (in G.U. 18/03/2024, n. 65).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2024)
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Testo in vigore dal: 19-1-2024
al: 18-3-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; 
  Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno  e  per
la realizzazione di una banca di investimento»; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2023,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17. 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
di  carattere  procedimentale  e   processuale   a   garanzia   della
tempestivita'  ed  efficacia  della  procedura   di   amministrazione
straordinaria delle grandi imprese  in  crisi,  nonche'  di  adottare
ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuita'  produttiva
e  occupazionale  degli   stabilimenti   industriali   di   interesse
strategico nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri delle imprese e del made in  Italy,  dell'economia  e  delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia  e  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  sull'amministrazione   straordinaria   delle   societa'
strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.
39, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: 
    «Nei casi di societa' partecipate direttamente  o  indirettamente
da  amministrazioni  pubbliche  statali,  ad  eccezione   di   quelle
emittenti  azioni  quotate  su  mercati  regolamentati,  l'ammissione
immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di  imprese
che gestiscono uno  o  piu'  stabilimenti  industriali  di  interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n.  231,  puo'  avvenire,  su  istanza  dei  soci  che
detengano,  anche  congiuntamente,  direttamente  o   indirettamente,
almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i  soci  stessi
abbiano  segnalato  all'organo  amministrativo  la   ricorrenza   dei
requisiti di cui  all'articolo  1  e  l'organo  amministrativo  abbia
omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro  i  successivi
quindici giorni ovvero, nello  stesso  termine,  abbia  rifiutato  di
provvedere, pur  ricorrendo  i  suddetti  requisiti.  Dalla  data  di
presentazione dell'istanza di cui  al  quarto  periodo  e  fino  alla
chiusura della procedura di amministrazione straordinaria  oppure  al
passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma
1-bis, non puo' essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,  ne'  possono  essere
presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti  di
regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati  dallo  stesso
decreto legislativo n. 14 del 2019. Se  alla  data  di  presentazione
dell'istanza  di  ammissione  alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di
cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019,  la  relativa
domanda e' archiviata.».